PANICO NEL CENTRODESTRA: ESCLUSA UNA LISTA

Il TAR Calabria conferma l’esclusione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso presentato da Vincenzo Barca e Consolato Alampi contro l’esclusione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

La vicenda nasce dalla decisione della Commissione elettorale circondariale, che aveva ricusato la lista collegata alla candidatura a sindaco dell’on. Francesco Cannizzaro per aver superato il limite massimo di sottoscrizioni previsto dalla legge. A fronte di un tetto di 700 firme, la Commissione aveva infatti accertato la presenza di 728 sottoscrizioni valide.

I ricorrenti hanno sostenuto che l’eccesso di firme dovesse essere considerato una semplice irregolarità sanabile, proponendo anche una “istanza di stralcio” per escludere alcune firme ritenute illeggibili. Secondo la loro tesi, la Commissione avrebbe potuto ridurre d’ufficio il numero delle sottoscrizioni, ammettendo comunque la lista alla competizione elettorale.

Il TAR ha però respinto questa impostazione, ribadendo che il limite massimo di firme è cogente e non superabile. I giudici hanno chiarito che tale soglia non ha solo una funzione organizzativa, ma serve a garantire la genuinità del processo elettorale, evitando forme di pressione sull’elettorato attraverso la raccolta eccessiva di consensi preliminari.

La sentenza esclude inoltre l’esistenza di un potere di “riduzione d’ufficio” delle firme eccedenti: consentirlo, secondo il Tribunale, vanificherebbe la ratio della norma e aprirebbe a possibili distorsioni del confronto democratico.

Quanto all’istanza di stralcio, il TAR ha rilevato che non vi è prova della sua effettiva presentazione. In ogni caso, anche se fosse stata depositata, non avrebbe potuto incidere sul risultato, poiché la Commissione non è tenuta a valutazioni sulla leggibilità delle firme già autenticate né può annullare unilateralmente sottoscrizioni valide.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato infondato e la lista resta esclusa dalla competizione elettorale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

(Foto tempostretto)

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